BONUS FISCALE PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

La Legge di Stabilità 2015 (1) ha prorogato il bonus fiscale per le ristrutturazioni edilizie (2), con raddoppio da 48.000 a 96.000 euro dell’ammontare complessivo delle spese detraibili per unità immobiliare, nella misura del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31.12.2015.
Il bonus opera sotto forma di detrazione dall’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione delle abitazioni e delle parti comuni negli edifici residenziali (3).
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa. Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta (4). Si tratta di una novità di grande interesse per i sistemi di sicurezza, considerato che la legge (5) agevola espressamente gli interventi sugli immobili residenziali “relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”. In particolare, in base alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate (6) sono agevolabili:
Sulle singole unità abitative
– Allarme/sistemi antifurto (finestre esterne: installazione, sostituzione dell’impianto o riparazione con innovazioni; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline; fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati)
Sulle parti condominiali
– Allarme (riparazione senza innovazioni (7) dell’impianto o riparazione con sostituzione di alcuni elementi)
____________________
1 Il riferimento specifico è l’art. 1 comma 47 della Legge n. 190/2014 pubblicata in GURI n. 300 del 29.12.2014 Suppl. Ord. n. 99
2 La norma di riferimento è l’art. 16-bis del DPR 917/1986 TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), come introdotto con il D.L. 201/2011 e dalla relativa legge di conversione, che hanno reso permanente l’agevolazione sulle ristrutturazioni edilizie, nella misura del 36%, precedentemente prorogata di anno in anno.
3 Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio
di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.
4 Esempio: se la quota annua detraibile è di 1.200 euro e l’Irpef da pagare nell’anno in questione ammonta a 1.000 euro, la parte residua della quota annua detraibile (200 euro) non può essere recuperata.
5 Art. 16-bis citato, comma 1 lett. f)
6 Si veda la guida dell’Agenzia delle Entrate “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” (ultima edizione settembre 2014).
7 Sulle parti condominiali sono agevolabili anche gli interventi di manutenzione ordinaria.

Menu