Cabine elettriche a norma CEI 016

Dichiarazione di Adeguatezza tra Oneri e Opportunità.
L’adeguamento energetico punto di forza da sempre di Zecca Energia.
Con la delibera 198/11 L’Autorità per l’Energia Elettrica il gas ed il sistema idrico integrato (AEEGSI) ha incentivato le imprese alimentate in media tensione a dotarsi, in riferimento alla propria cabina in MT di collegamento con il distributore elettrico locale, della Dichiarazione di Adeguatezza.

La dichiarazione di adeguatezza è un documento che certifica la rispondenza dell’impianto del cliente in media tensione ai requisiti tecnici fissati dall’Autorità con la delibera 333/07
Il possesso di tale Dichiarazione di Adeguatezza consente all’impresa di:
– non pagare in bolletta il Corrispettivo Tariffario Specifico il cui importo è comunque destinato a salire;
– beneficiare di un indennizzo automatico, per i disservizi elettrici subiti dal distributore e superiori ad una determinata soglia.

L’adeguamento, comporta ulteriori benefici in termini di affidabilità e sicurezza dell’impianto MT, contribuendo alla diminuzione del numero di interruzioni della fornitura elettrica per il cliente stesso e per tutti gli altri clienti connessi alla stessa linea di media tensione di proprietà del distributore. Infatti un guasto originatosi nell’impianto di un cliente può provocare una interruzione della fornitura a tutti i clienti connessi alla medesima linea di alimentazione. Pertanto l’adeguamento esonera il cliente da ogni eventuale danno che il proprio impianto potrebbe generare nell’impianto dell’utente limitrofo.

La dichiarazione di adeguatezza non ha limiti temporali ma il distributore elettrico locale ha il diritto di effettuare controlli di rispondenza tra dichiarazione di adeguatezza e le effettive installazioni e di revocare le dichiarazioni di adeguatezza non conformi ai requisiti tecnici. In tale eventualità verrà revocato al cliente il diritto di indennizzo per tutto l’anno in corso e fintanto che non invierà una nuova dichiarazione di adeguatezza. Il cliente sarà tenuto a pagare il CTS a partire dal 1° gennaio dell’anno di effettuazione del controllo che ha revocato la dichiarazione di adeguatezza.

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